Polizza fideiussoria valida anche se il beneficiario è inesistente
La garanzia con cui si è assicurata la restituzione di somme indebitamente rimborsate all’Agenzia resta efficace anche in caso di colpa dell’erogante
Il negozio autonomo di garanzia, o polizza fideiussoria, con il quale si è assicurata all’Agenzia delle Entrate la restituzione delle somme indebitamente rimborsate, in sede di procedura di accredito anticipato in conto fiscale, è valido anche nell’ipotesi di inesistenza del soggetto apparente beneficiario del rimborso, e pure in caso di colpa dell’Amministrazione erogante, salva la sola exceptio doli da parte del garante in ordine all’effettiva restituzione del rimborso indebito.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 65/2012, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, avverso la decisione del giudice di secondo grado, che aveva, invece, ritenuto condivisibile la seguente richiesta della contribuente, svolgente attività assicurativa: ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41