Stesso codice tributo per il credito d’imposta sul gasolio per autotrazione
Con un comunicato, l’Agenzia precisa che, per la compensazione mediante F24, il codice resta il «6740»
Con un comunicato stampa diffuso ieri, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che resta invariato il codice tributo per l’utilizzo, in compensazione, mediante modello F24, dell’agevolazione sul gasolio per uso autotrazione nel settore del trasporto.
Il codice, denominato “6740 – credito d’imposta – agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori”, è stato istituito con la risoluzione n. 133 del 30 aprile 2002 e confermato dall’Agenzia delle Dogane con propria nota del 4 gennaio 2012.
L’agevolazione – precisa ancora il comunicato – consiste in un credito d’imposta, a favore degli esercenti attività di autotrasporto, conseguente alle variazioni dell’aliquota di accisa.
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