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Associazioni sportive dilettantistiche, sui compensi del 2011 incognita conguagli

L’aumento all’1,23% dell’addizionale regionale IRPEF di base, con effetto retroattivo dal 2011, impatta sulle ritenute applicate

/ Francesco CAPOGROSSI GUARNA

Martedì, 7 febbraio 2012

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L’art. 28, comma 1 del DL n. 201/2011 ha modificato l’aliquota di base dell’addizionale regionale IRPEF, con decorrenza retroattiva già dall’anno d’imposta 2011, portandola all’1,23% rispetto al precedente 0,90%. Ai sensi del comma 2, tale percentuale, prevista dall’art. 6, comma 1 del DLgs. n. 68/2011, si applica anche alle Regioni a Statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano.

I sostituti d’imposta hanno tempo, dunque, sino al 28 febbraio 2012, per tener conto della variazione. Infatti, in sede di conguaglio (art. 23, comma 3 del DPR n. 600/73), qualora non lo avessero già fatto (ad es. nel mese di dicembre 2011), occorre calcolare l’addizionale incrementata dello 0,33% effettivamente dovuta sui redditi corrisposti ...

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