Per l’esonero contributivo dei rimborsi chilometrici basta una scheda mensile
Ai fini della non imponibilità, il datore di lavoro non deve produrre un documento specifico per ogni dipendente, su base giornaliera
L’onere probatorio del datore di lavoro che invoca l’esclusione dall’imponibile contributivo delle erogazioni corrisposte ai dipendenti a titolo di rimborsi chilometrici, è assolto documentando tali somme con l’indicazione del mese di riferimento, dei chilometri percorsi nel mese, del tipo di automezzo usato dal dipendente e dell’importo corrisposto a rimborso del costo chilometrico sulla base della tariffa ACI.
Non occorre, dunque, che venga prodotta un’esauriente e specifica scheda per ciascun dipendente, contenente l’analitica indicazione dei viaggi compiuti su base giornaliera, la località di partenza e di destinazione, con la specifica elencazione dei clienti visitati e il riepilogo giornaliero dei chilometri percorsi.
Questo interessante principio
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41