La stima UTE non legittima l’accertamento di valore
Per la C.T. Reg. di Bari, è equiparabile ad una perizia di parte e può fondare l’accertamento solo se ritenuta sufficientemente attendibile dal giudice
Le stime dell’UTE, così come quelle dell’Agenzia del Territorio, hanno lo stesso valore delle perizie di parte e, pertanto, il giudice tributario può liberamente valutare le loro capacità probatoria, secondo il suo prudente apprezzamento, come avviene per le perizie offerte dal contribuente. Così, se l’accertamento di maggior valore della cessione immobiliare si fonda soltanto su una stima UTE ritenuta non attendibile, l’atto impositivo risulta nullo. È quanto si desume dalla sentenza della C.T. Reg. di Bari n. 10/22/12 del 2 febbraio 2012.
La pronuncia trae origine da un caso classico di accertamento di valore ai fini dell’imposta di registro, in relazione alla cessione di alcuni terreni su cui, nel caso di specie, insiste una struttura aeroportuale. A fronte di ...
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