Banche: anche la Cassazione salva le svalutazioni crediti operate ante 2005
Legittima la deduzione dei «noni» rinviati agli esercizi successivi, poiché rappresenta una situazione giuridica sostanziale già consolidata
Le eccedenze (rispetto al limite fiscalmente deducibile in ogni esercizio) delle svalutazioni crediti rilevate precedentemente al 2005, la cui deducibilità sia stata rinviata per quote costanti nei 9 esercizi successivi (ai sensi dell’art. 106 comma 3 del TUIR pro tempore vigente), restano comunque deducibili ai fini IRAP anche in detti esercizi.
Così si è pronunciata la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 5403, depositata ieri, 4 aprile 2012, ribadendo il costante orientamento della giurisprudenza di merito (sul punto, si veda “Banche e assicurazioni: salve le svalutazioni crediti operate fino al 2004” del 7 luglio 2010).
Per comprendere appieno la rilevanza della pronuncia, è opportuno ricordare che, fino al periodo d’imposta 2004 (soggetti “solari”), ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41