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Banche: anche la Cassazione salva le svalutazioni crediti operate ante 2005

Legittima la deduzione dei «noni» rinviati agli esercizi successivi, poiché rappresenta una situazione giuridica sostanziale già consolidata

/ Luca FORNERO

Giovedì, 5 aprile 2012

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Le eccedenze (rispetto al limite fiscalmente deducibile in ogni esercizio) delle svalutazioni crediti rilevate precedentemente al 2005, la cui deducibilità sia stata rinviata per quote costanti nei 9 esercizi successivi (ai sensi dell’art. 106 comma 3 del TUIR pro tempore vigente), restano comunque deducibili ai fini IRAP anche in detti esercizi.
Così si è pronunciata la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 5403, depositata ieri, 4 aprile 2012, ribadendo il costante orientamento della giurisprudenza di merito (sul punto, si veda “Banche e assicurazioni: salve le svalutazioni crediti operate fino al 2004” del 7 luglio 2010).

Per comprendere appieno la rilevanza della pronuncia, è opportuno ricordare che, fino al periodo d’imposta 2004 (soggetti “solari”), ...

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