L’errato codice attività esclude la rettifica da studi
Il contribuente può rettificare l’errore direttamente in sede contenziosa
L’avviso di accertamento basato sugli studi di settore è illegittimo quando l’attività d’impresa o di lavoro autonomo considerata non è stata classificata in modo corretto e, nel procedimento di ricostruzione presuntiva dei ricavi/compensi, si è fatto riferimento all’errato codice attività indicato dal contribuente in dichiarazione. Tale errore nella dichiarazione può essere fatto valere dal contribuente direttamente in sede contenziosa, senza necessità di presentare una dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo.
È quanto affermato dalla Cassazione, con la sentenza n. 5399 del 4 aprile 2012.
La controversia riguardava una rettifica di maggiori imponibili ai fini IRPEF, IVA e IRAP, per l’anno ...
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