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Il «falso in attestazioni e relazioni» colma un vuoto normativo

In assenza di una fattispecie specifica, sono state proposte differenti ricostruzioni e il Tribunale di Rovereto, ad esempio, ha applicato l’art. 481 c.p.

/ Maurizio MEOLI

Mercoledì, 1 agosto 2012

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Il Giudice dell’Udienza Preliminare presso il Tribunale di Rovereto, con sentenza del 12 gennaio 2012, ha stabilito che, in considerazione della valenza probatoria da riconoscere all’attestazione di veridicità dei dati aziendali contenuta nella relazione redatta ai sensi dell’art. 161 comma 3 del RD 267/42 e allegata a supporto della domanda di concordato preventivo, la dolosa falsità concernente tale attestazione è idonea ad integrare il delitto di cui all’art. 481 c.p.

In base all’art. 161 comma 3 del RD 267/42, il piano e la documentazione da presentare ai fini dell’ammissione alla procedura di concordato preventivo devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67 comma 3 lett. d) del RD ...

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