Formazione obbligatoria per tutti i professionisti
Per l’accesso alla professione, il tirocinante può frequentare corsi di formazione alternativi alla pratica in studio, ma per non più di 6 mesi
L’art. 3, comma 5, lett. b) del DL 138/2011, fra i principi direttivi per il rinnovato assetto degli ordinamenti professionali, ha stabilito la previsione dell’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali.
Nell’ottica di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale nell’interesse dell’utente e della collettività e per lo sviluppo professionale del professionista stesso, la riforma degli ordinamenti professionali così rende obbligatoria la formazione continua, la cui violazione determina un illecito disciplinare. Si tratta di un obbligo che già molte categorie professionali hanno assunto da tempo ma che, con la riforma stessa, ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41