Deducibili solo le sponsorizzazioni «legate» all’attività aziendale
Occorre un nesso tra attività dello sponsor e oggetto della pubblicità
Sono integralmente deducibili dal reddito, alla stregua delle spese di pubblicità, le sponsorizzazioni per cui sussiste un legame logico tra l’attività dello sponsor e l’oggetto della pubblicità o della promozione. È quanto ha stabilito la C.T. Prov. di Lecce, con la sentenza del 21 febbraio 2012, n. 53/02/12. L’art. 108, comma 2, del TUIR si limita a distinguere tra spese di pubblicità e di rappresentanza, stabilendone criteri di deducibilità ben diversi: integrale nell’anno di sostenimento, ovvero in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi, per le prime, mentre nel caso delle seconde entrano in gioco i ben più restrittivi criteri fissati dal DM 19 novembre 2008. Il Testo Unico, però, non fornisce alcuna indicazione circa i parametri discriminanti
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