Detassazione ambientale «retroattiva» con un nuovo bilancio
Presentando una dichiarazione integrativa, si può usufruire dell’agevolazione anche con adempimenti «tardivi», dato che non è previsto alcun divieto
I soggetti che in passato non hanno fruito della detassazione ambientale, principalmente a causa dei dubbi relativi alla cumulabilità della stessa con le tariffe incentivanti, si stanno chiedendo se possano beneficiare dell’agevolazione anche nel caso in cui gli adempimenti richiesti dall’art. 6, commi 13-19 della L. 388/2000 siano posti in essere “tardivamente”. L’interesse per tale agevolazione deriva, altresì, dall’avvenuta abrogazione della stessa a decorrere dal 26 giugno 2012 ad opera del DL 83/2012 (si veda “Abrogata la detassazione ambientale” del 2 agosto 2012).
Si osserva, anzitutto, che la norma agevolativa non prevede espressamente la revoca dell’agevolazione qualora tali adempimenti vengano svolti “tardivamente”,
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