Notai del Triveneto e di Milano divisi sui controlli di legalità al revisore
Secondo la massima I.D.13 del Comitato Triveneto dei Notai, al revisore non si possono attribuire funzioni non consentite dalla legge
La massima 3 aprile 2012 n. 124 del Consiglio Notarile di Milano, suscitando notevoli perplessità, ha affermato che il regime legale dei controlli nella srl, in mancanza di diverse previsioni statutarie, deve intendersi nel senso che sia la funzione di controllo di legalità (ex art. 2403 c.c.) sia la funzione di revisione legale dei conti (ex art. 14 del DLgs. 39/2010) sono attribuite ad un unico organo monocratico, genericamente individuato con la locuzione “organo di controllo o revisore”. Si ritiene, inoltre, che l’organo monocratico investito della funzione di controllo “e” della funzione di revisione possa essere sia un revisore legale dei conti persona fisica, sia una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro. È pertanto legittima
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