Autotutela sostitutiva solo per la correzione di vizi formali
La C.T. Reg. di Firenze ha confermato l’orientamento secondo cui l’accertamento è precluso qualora l’atto da sostituire fosse errato nel merito
L’Amministrazione finanziaria, a processo incardinato, non può “ritirare” l’avviso di accertamento impugnato che contenga vizi tali da renderne possibile la sua caducazione, per emettere un nuovo atto scevro da tali patologie, ma recante una nuova e diversa pretesa impositiva. È quanto stabilito dalla C.T. Reg. di Firenze, con la sentenza del 17 settembre 2012, n. 89.
La questione attiene al cosiddetto potere di autotutela sostitutiva, che costituisce una sorte di specie del genus “autotutela”, introdotta, in ambito tributario, dal DPR n. 287/92 ed ora disciplinata dall’articolo 2-quater del DL 564/1994, a cui è stata data attuazione con il DM n. 37 dell’11 febbraio 1997. Si tratta, in sostanza, del potere del Fisco di annullare un atto impositivo ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41