Obblighi di autocertificazione solo per i contratti d’appalto
La nuova disciplina sulla responsabilità solidale non riguarda compravendite e contratti d’opera, di subfornitura e somministrazione
Per assicurare un’effettiva tutela dei diritti dei lavoratori e di evitare omissioni degli obblighi di legge mediante l’impiego di imprese appaltatrici o subappaltatrici irregolari, l’art. 13-ter del DL 83/2012 convertito ha modificato la previgente responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore in ambito fiscale, mentre l’art. 4, comma 31 della L. 92/2012 ha variato la responsabilità solidale per i debiti retributivi, contributivi e assicurativi.
Al fine di evitare la corresponsabilità fiscale, gli appaltatori devono verificare il corretto versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto. ...
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