Fabbricato e area fabbricabile tra loro alternativi
Da quando è configurabile un fabbricato, non è più possibile considerare quale imponibile IMU, neppure pro quota, il valore venale dell’area
Tra le numerose questioni interessanti che si possono porre circa l’ICI e l’IMU, una riguarda il rapporto che intercorre, in termini di successione o di eventuale coesistenza temporale, tra area edificabile e fabbricato soprastante. La soluzione impatta sulla base imponibile, ben diversa per le due tipologie di immobili.
Infatti, “Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione” (art. 5, comma 5, del DLgs. n. 504/92); per i fabbricati iscritti in Catasto, è costituito dal valore catastale (art. 13, comma 4, del DL n.201/2011 e, ai fini ICI, art. 5, comma 2, del DLgs. n. 504/92) o, per i cosiddetti “D contabili”, dai costi di acquisizione e incrementativi, stratificati per anno,
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