C’è esterovestizione solo se l’operazione realizzata è «meramente artificiosa»
Secondo la Corte di Cassazione, l’esterovestizione fa parte del più ampio concetto di «abuso del diritto»
Con sentenza n. 2869 del 7 febbraio 2013, la Corte di Cassazione interviene sui temi dell’“esterovestizione” e dell’“abuso del diritto di stabilimento”, già oggetto di intervento da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee.
La sentenza è stata emessa su ricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della C.T. Reg. della Lombardia, pronunciata a favore di una società lussemburghese di partecipazione finanziaria.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, la suindicata società, sebbene abbia sede legale in Lussemburgo, è da considerare fiscalmente residente in Italia, dove si individua la sua sede di direzione effettiva, vale a dire il luogo in cui viene svolta l’attività di amministrazione e direzione dell’impresa.
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