Domanda di concordato preventivo senza riferimenti all’eventuale piano successivo
Per Assonime, però, la sussistenza di un piano è necessaria in presenza di istanze di autorizzazione «speciali»
L’art. 161, comma 6 L. fall., così come introdotto dall’art. 33 del DL n. 83/2012, riconosce al debitore “fallibile” la possibilità di presentare il ricorso contenente la domanda di concordato preventivo unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai precedenti commi 2 e 3, entro il termine fissato dal giudice, compreso tra 60 e 120 giorni, prorogabile – in presenza di giustificati motivi – di non oltre 60 giorni.
La novità normativa ha recentemente formato oggetto di alcune considerazioni dell’Assonime, formulate nella circolare n. 4/2013, che, in primo luogo, ha individuato il contenuto minimo obbligatorio della domanda “in bianco”, riconducibile alla sottoscrizione ...
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