L’«infedeltà» emerge a seguito di dazione o promessa di utilità
La Cassazione ha inteso confermare la repressione delle forme di «mala gestio» idonee a determinare deviazioni del corretto andamento societario
Nell’ambito del procedimento penale pendente nei confronti di soggetti variamente legati alle attività della Banca Popolare di Milano e con riferimento al ricorso presentato dal suo ex presidente avverso la misura restrittiva a cui egli era sottoposto, la Cassazione (sentenza n. 14765 depositata ieri, 29 marzo) ha diffusamente esaminato, tra l’altro, la sussistenza del reato di “infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità” già previsto all’art. 2635 c.c.
Con detta fattispecie si punivano “gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti ...
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