Recesso legittimo se la società diventa a tempo determinato
A giudizio della Suprema Corte, la durata della società al 31 dicembre 2100 è equivalente ad una durata a tempo indeterminato
Il coordinamento logico tra primo e secondo comma dell’art. 2473 c.c. determina che, in una srl, il passaggio da un regime di durata a tempo indeterminato, con il corollario legale del diritto del socio al recesso ad nutum, ad un regime di durata a tempo determinato, che tale regime esclude, equivale ad un’ipotesi di eliminazione di una causa di recesso legittimante l’esercizio del diritto di exit in capo a chi non ha consentito alla relativa delibera. Tale principio si applica anche nel caso di riduzione della durata della società dal 31 dicembre 2100 al 31 dicembre 2050.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione nella sentenza 22 aprile 2013 n. 9662.
Ai sensi dell’art. 2473, comma 1 c.c., l’atto costitutivo di srl determina quando il socio può recedere dalla società ...
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