Con l’usura «scatta» il tasso soglia
Il tasso stipulato, qualora dovesse divenire usurario, è automaticamente sostituito dal tasso soglia volta per volta determinato
La L. 7 luglio 1996 n. 108, recante disposizioni in materia di usura, non ha individuato il momento rilevante per la valutazione dell’usurarietà degli interessi. Ciò ha determinato l’emersione di differenti letture.
Una prima ricostruzione ha attribuito rilevanza anche alla c.d. “usura sopravvenuta”. Si è affermato, infatti, che il superamento del tasso soglia successivamente all’entrata in vigore della L. 108/96 non avrebbe determinato né il reato di usura né la nullità della relativa clausola, ex art. 1815 comma 2 c.c., ma la riduzione del tasso al limite di soglia rilevato di tempo in tempo in virtù del meccanismo di integrazione legale del contratto previsto dall’art. 1339 c.c., emergendo, diversamente, un comportamento contrario al canone di buona fede
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