Da chiarire le spese a cui è applicabile il «bonus arredi»
Restano dubbi sulla possibilità di fruire dell’agevolazione anche per i piccoli interventi contemplati dal comma 1 dell’art. 16-bis del TUIR
Il testo originario (da convertire) dell’art. 16 comma 2 del DL n. 63/2013 stabilisce testualmente che “Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro”.
Dalla lettura della norma, tuttavia, scaturivano dei dubbi che si sono cercati di riassumere in un precedente intervento (si veda “Bonus del 50% per ...
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