Il bonifico bancario non è sufficiente per provare le cessioni intracomunitarie
L’ha affermato la Provinciale di Cremona, che però poco ha detto sui mezzi che il cedente può utilizzare per dimostrare l’effettività delle transazioni
Una delle questioni attualmente più critiche, per gli operatori che effettuano cessioni intracomunitarie, è quella relativa alla prova che occorre fornire – in caso di verifica – per dimostrare l’effettività delle operazioni. Al riguardo, la C.T. Prov. di Cremona, con la sentenza n. 56/1/13, ha affermato che l’effettività di dette transazioni può essere dimostrata “con ogni mezzo” purché la prova “abbia carattere di certezza ed incontrovertibilità quale può essere l’attestazione di pubbliche amministrazioni del Paese di destinazione [...] mentre documenti di origine privata, come la documentazione bancaria dell’avvenuto pagamento, non possono costituire prova idonea allo scopo”.
Nel caso oggetto della pronuncia, l’Agenzia delle Entrate, su ...
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