Cessione del credito, ma non del diritto alla nota di variazione IVA
Rettifica possibile soltanto per il fornitore originario, salva la successione nella posizione soggettiva
L’art. 26, comma 2, del DPR n. 633/1972 riconosce il diritto all’emissione della nota di variazione IVA, qualora l’operazione originaria, assoggettata a fatturazione, è venuta meno, anche soltanto parzialmente, per uno specifico motivo, senza alcune limite temporale: ad esempio, la dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili, oppure il mancato pagamento a causa dell’infruttuosità della procedura esecutiva o concorsuale. La medesima facoltà è ammessa dal successivo comma 3, nel caso di sopravvenuto accordo tra le parti, subordinando, tuttavia, il recupero dell’imposta alla condizione che il documento rettificativo sia emesso entro un anno dall’effettuazione dell’operazione, individuato a norma dell’art. 6 del ...
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