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LETTERE

La buona fede del contribuente dovrebbe emergere nonostante errori formali

Lunedì, 9 settembre 2013

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Gentile Redazione,
purtroppo a parole e stando ai comunicati stampa l’Agenzia sta venendo incontro ai contribuenti che commettono errori in buona fede, ma, nella realtà dei fatti, questo non avviene e ci si vede ancora spesso opposte motivazioni esclusivamente formali a dispetto della chiara volontà sostanziale del contribuente di adempiere.

Vi sottopongo brevemente il caso che mi è recentemente capitato. A seguito di adesione ad una proposta di mediaconciliazione un contribuente mio cliente aveva concordato un piano di rateazione di 8 rate trimestrali di pari importo.

Il 25 luglio era in scadenza la seconda rata, ma il malaugurato soggetto ha provveduto a pagarla solo la mattina del 26 presentando in banca l’F24 senza separata indicazione di sanzioni ed interessi a titolo di ravvedimento operososprint”.

Bene, oggi, più di un mese dopo, vengo contattato da un solerte funzionario dell’Agenzia delle Entrate che mi avvisa di come, seguendo il dettato della nuovissima circolare 27 del 2 agosto 2013, il ravvedimento non si considera perfezionato! (cito letteralmente: “La circostanza che nel modello F24 occorra indicare separatamente imposta, interessi e sanzioni non fa venir meno l’unitarietà dell’istituto ma, al fine di avere evidenza dell’intenzione del contribuente di avvalersi dei benefici del ravvedimento operoso, è necessario che, in sede di predisposizione del modello di versamento, lo stesso abbia quantomeno provveduto ad imputare parte di quel versamento all’assolvimento delle sanzioni, indicando l’apposito codice tributo”.)

Ora mi chiedo: la buona fede del contribuente che versa spontaneamente quanto dovuto con poche ore di ritardo non può essere presunta in mancanza dell’indicazione di un, per lui del tutto incomprensibile ed insignificante, codicillo degno del peggior Azzeccagarbugli?


Alfonso Mariella
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano

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