La lotta alla frode fiscale non può «fermare» la libera circolazione di capitali
Per la Corte di Giustizia una potenziale restrizione può essere ammessa solo se è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale
Con sentenza di ieri, 3 ottobre 2013, causa C-282/12, la Corte di Giustizia esamina il perimetro di applicazione dell’art. 56 del Trattato CE in tema libera circolazione dei capitali.
In particolare, con la questione sottoposta ai giudici comunitari si chiede se la disposizione debba essere interpretata nel senso che osti ad una normativa di uno Stato membro che non consideri oneri deducibili, ai fini della determinazione dell’utile imponibile, gli interessi afferenti alla quota di un indebitamento qualificata come in eccesso, corrisposti da una società residente ad una società mutuante stabilita in un Paese terzo con la quale intercorrano particolari rapporti, consentendo al contrario la deduzione di tali interessi laddove siano corrisposti a una società mutuante residente, con
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