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FISCO

Ravvedimento operoso «delicato» per la dichiarazione omessa

Per ravvedersi bisogna tenere nella dovuta considerazione le varie circolari dell’Amministrazione finanziaria

/ Alfio CISSELLO e Massimo NEGRO

Lunedì, 4 novembre 2013

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Lo scorso 30 settembre 2013 è scaduto il termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP.
Ai sensi degli artt. 1 e 5 del DLgs. 471/97, e dell’art. 32 del DLgs. 446/97, l’omessa dichiarazione è sanzionata con un importo che va dal 120% al 240% del tributo dovuto, ma, se non sono dovute imposte, la sanzione è fissa da 258 a 1.032 euro.

Tanto premesso, l’art. 13, comma 1, lett. c) del DLgs. 472/97 ammette il ravvedimento operoso solo se posto in essere entro novanta giorni dalla scadenza del termine, quindi entro il 30 dicembre 2013, in quanto il 29 cade di domenica.
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che se la dichiarazione viene inviata entro il menzionato termine di novanta giorni, si applica la sanzione in misura fissa ma bisogna anche

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