«Dietrofront» della Cassazione sulla competenza degli uffici
I giudici affermano che la competenza per l’accertamento «segue» il domicilio fiscale mutato
Per ciò che riguarda l’accertamento delle imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 31 del DPR 600/73 (norma applicabile anche all’IVA), “la competenza spetta all’ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata”.
In merito a ciò, la Corte di Cassazione aveva diverse volte affermato che la competenza va individuata al momento di presentazione della dichiarazione, e permane sino all’esaurimento del rapporto d’imposta, a nulla rilevando il diverso domicilio del contribuente al momento della rettifica (Cass. 27 giugno 2003 n. 10224).
Detto diversamente, il mutamento di domicilio fiscale ha rilievo solo ai fini della notifica.
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