Responsabilità dei sindaci limitata per distrazioni e omessi versamenti
Determinante il ruolo di evidenze contabili e mancanza di disponibilità nella delimitazione della responsabilità dell’organo di controllo
In materia di responsabilità dei sindaci, in particolare di srl, una recente ordinanza del Tribunale di Napoli – già oggetto di commento su Eutekne.info (si veda “Sindaci di srl, niente potere di denunzia di gravi irregolarità al Tribunale” del 6 gennaio) – ha anche precisato che essi non rispondono della distrazione di risorse sociali prelevate per cassa e formalmente dirette al pagamento di debiti sociali, né di omessi versamenti tributari giustificati da indisponibilità finanziarie.
Ove si contesti una responsabilità omissiva dei sindaci, occorre provare la mala gestio degli amministratori, il danno determinato di conseguenza al patrimonio della società e/o alle aspettative dei creditori sociali, il mancato controllo da parte dell’organo sindacale, il danno che ne sia derivato
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