Crediti prededucibili anche se l’impresa rinuncia al concordato con riserva
Secondo alcune pronunce, quando la procedura cessa prematuramente, la prededuzione è salva per i crediti derivanti da atti legalmente compiuti
La modifica alla legge fallimentare (RD 267/42) apportata dal DL n. 83/2012 ha introdotto il concordato preventivo c.d. “con riserva” (art. 161, comma 6 L.fall.), ben presto diventato l’istituto concorsuale più utilizzato.
L’imprenditore che intende far ricorso al concordato preventivo ha, infatti, la possibilità di presentare una domanda assai semplificata che non richiede l’allegazione del piano di concordato, né la compiuta formulazione della proposta di superamento della crisi.
I vantaggi offerti da questa particolare forma di ricorso consistono nell’immediata tutela del patrimonio dell’impresa non solo dalle azioni esecutive e cautelari, ma anche dalle ipoteche giudiziali, quelle iscritte successivamente alla pubblicazione del ricorso nel Registro