«Atti fraudolenti» anche le mere attività materiali di occultamento dei beni
Il reato è ritenuto integrato in presenza del solo trasferimento di denaro presso terzi soggetti, anche se effettuato senza alcun sotterfugio
L’art. 11 del DLgs. 74/2000 punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a 50.000 euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
Rispetto al suo antecedente legislativo, rappresentato dalla c.d. frode esattoriale prevista all’art. 97 comma 6 del DPR 602/1973, poi riformulato dall’art. 15, comma 4, lett. b) della L. 413/1991, la fattispecie delittuosa di cui all’art. 11 si connota – oltre che per il fatto di non richiedere, quale presupposto ...
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