Nullità dell’atto difforme da interpello anche per le situazioni «simili»
La Regionale di Firenze dà rilievo al contenuto intrinseco dell’art. 11 della L. 212/2000
Nell’interpello ordinario, ai sensi degli artt. 11 comma 2 della L. 212/2000 e 5 comma 1 del DM 209/2001, la risposta scritta e motivata dell’Amministrazione finanziaria ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente che ha inviato la domanda, e limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell’istanza di interpello.
Sono nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati dagli uffici in difformità della risposta ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio-assenso.
Limitatamente alla questione oggetto di interpello, infine, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall’Amministrazione finanziaria.
Potrebbe però succedere che il contribuente, ...
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