Non tutti i pensionati sono esclusi dal bonus di 80 euro
Egregio Direttore,
alcuni contribuenti che, oltre a percepire una generica pensione, percepiscono anche compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per tutto l’anno 2014, mi chiedono se potranno ottenere dal proprio committente il bonus di 80 euro al mese o se ne sono esclusi. Inoltre, si pone il dubbio se nel reddito complessivo devono considerare il reddito da locazione soggetto a cedolare secca.
L’art. 1 del DL n. 66 del 24 aprile 2014 e la circolare dell’Agenzia n. 8/2014 individuano i beneficiari in coloro il cui reddito complessivo, non superiore a 26.000 euro annuali, sia composto anche o solo da reddito da lavoro dipendente e assimilato, e tra questi i compensi dei co.co.co.
Fatta questa prima verifica formale, è necessario verificare che l’imposta lorda determinata solo sul reddito da lavoro dipendente e assimilato sia superiore alla relativa detrazione spettante di cui al comma 1, art. 13 del TUIR. In questa verifica non si considerano altre detrazioni come quelle per familiari a carico. Pertanto, chi ha un reddito sia da lavoro che complessivo inferiore a 8.146 euro, non può beneficiare del bonus (incapienti).
Mentre l’imposta lorda è calcolata, con le regole ordinarie (scaglioni progressivi), solo sul reddito da lavoro dipendente o assimilato, la detrazione, invece, è calcolata considerando il reddito complessivo, che può essere maggiore o uguale al precedente. Nel caso di imposta lorda maggiore della detrazione si ha diritto ad un bonus annuale di 640 euro in presenza di un reddito complessivo 2014 fino a 24.000 euro. Se superiore, invece, il bonus, secondo una apposita formula, si riduce progressivamente fino ad azzerarsi al raggiungimento dei 26.000 euro.
Calcoli ed erogazione del bonus sono effettuati dal committente che, mensilmente, verificherà la sussistenza delle condizioni per il beneficio e il calcolo dell’esatto ammontare del bonus, provvedendo ad effettuare conguagli, a debito o a credito, a seguito di variazioni dell’importo dei redditi da lui erogati. Il committente non ha alcun obbligo di conoscere gli altri redditi posseduti dal proprio collaboratore. È quest’ultimo che deve comunicare le circostanze che gli impediscono di beneficiare in toto o in parte del bonus.
In considerazione di quanto detto, si ritiene che un contribuente, titolare sia di reddito da co.co.co. che di reddito da pensione in genere, non deve considerarsi automaticamente escluso dal possibile beneficio, non essendo la fattispecie esplicitamente esclusa né dalla norma, né dalla circolare.
L’art. 13 del TUIR dispone che nelle situazioni di contribuenti contestualmente titolari di redditi di lavoro dipendente ed assimilati e di redditi da pensione, non è possibile cumulare le detrazioni di cui al comma 3 o 4 dell’art. 13 TUIR (pensionati) con quella del comma 1 (dipendenti). C’è, però, facoltà per il contribuente di scegliere quella più conveniente (circ. n. 15/2007).
Pertanto, se il contribuente opterà per la detrazione per i redditi da pensione, allora sarà escluso dal beneficio del bonus; se, però, opterà per quella per i redditi da lavoro dipendente ed assimilato (art. 13, comma 1 del TUIR) allora, si ritiene, potrà beneficiarne.
Infine, nel reddito complessivo non va considerato il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. Quello da locazione assoggettato a cedolare secca, invece, ai sensi dell’art. 3, comma 7 del DLgs. 23/2011, sicuramente va considerato per il calcolo della detrazione spettante (cfr. istruzioni di UNICO 2014) ai fini della verifica dell’incapienza. Qualche dubbio potrebbe sorgere per la determinazione del limite dei 24.000 o 26.000 euro, visto il tenore letterale della norma. Ma per una sistematicità normativa ritengo che debba essere considerato anche a tale fine.
Giovanni Puggione
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari
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