Lecita la registrazione come marchio del nome di un professionista
Ciò vale purché entro i limiti di legge, dell’autonomia contrattuale e nel rispetto delle norme deontologiche
Il nome di persone note può divenire un bene immateriale, oggetto di un diritto esclusivo di utilizzazione economica, ove abbia la capacità di richiamarne la consolidata reputazione, mentre la notorietà del nome di un professionista, intesa come rinomanza in un dato ambiente professionale, è in grado di assegnare al nome stesso una specifica capacità evocativa nei terzi e, in particolare, nei clienti. Il nome è il segno legale distintivo della persona e costituisce l’oggetto del relativo diritto, il cui esercizio è cedibile dagli aventi causa nei limiti di legge. Il diritto al nome ne conferisce al titolare (c.d. denotato):
- l’uso in via esclusiva;
- il potere di impedirne a terzi l’uso indebito e pregiudizievole (art. 7 c.c.);
- la registrabilità come marchio, purché atto a
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