Omessa registrazione del contratto, per alcuni contribuenti sanzioni più salate
Egregio Direttore,
mala tempora currunt per i contribuenti in ritardo con la registrazione dei contratti di locazione. Perché? Presto detto. Sino all’anno scorso, o addirittura sino a qualche mese fa, l’omessa richiesta di registrazione di un contratto di locazione poteva essere spontaneamente regolarizzata, usufruendo del ravvedimento operoso, versando, entro i 90 giorni dal termine di scadenza previsto, l’imposta dovuta, gli interessi e la sanzione ridotta del 12%, vale a dire 1/10 del 120% (ossia la sanzione minima prevista dall’art. 69 del DPR n. 131/1986). Tale ultima sanzione sale al 15% (1/8 del minimo), in caso di regolarizzazione dopo il 91 giorno, ma entro comunque un anno dal termine di scadenza predetto.
Cosa è cambiato? Da un punto di vista normativo assolutamente nulla. È però diversa l’interpretazione che l’Agenzia delle Entrate, adesso, fornisce del concetto di imposta dovuta. Già, perché si è passati dal ritenere che il riferimento dovesse correre all’imposta annuale di registro non versata all’interpretazione, guarda caso peggiorativa per il contribuente, secondo cui la sanzione vada commisurata, invece, all’imposta di registro dovuta per tutta la durata del contratto. In alcuni Uffici locali, infatti, troneggiano avvisi del seguente tenore: “Attenzione la sanzione per tardiva registrazione dei contratti verrà applicata d’ora in poi non per uno ma per tutti gli anni di durata della locazione”.
Il call center dell’Agenzia conferma questa nuova impostazione, giustificandola dicendo che l’anomalia risiedeva nella precedente interpretazione dell’art. 43, comma 1, lett. h) del TUR, mentre ora gli Uffici si stanno basando sulla letteralità della citata norma e, quindi, la base imponibile deve poggiare sull’“ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l’intera durata del contratto”.
Tutto, almeno così pare di capire, è nato da una nota interna prot. 37361, datata 30 gennaio 2014, emanata dalla Direzione Regionale della Toscana, con la quale si sono diramate le istruzioni relativamente alla “sanzione applicabile per la tardiva od omessa registrazione di un contratto di locazione di immobile urbano di durata pluriennale”. Sembrerebbe che la DRE Toscana altro non abbia fatto che uniformarsi alla novella interpretazione dell’art. 69 del TUR fornita dalla Direzione Centrale Normativa, secondo cui, quindi, indipendentemente dalla modalità di pagamento (unica soluzione o annuale assolvimento) o dall’esercizio dell’opzione per la cedolare secca, la sanzione de qua dovrà essere comminata recependo, come evidenziato, letteralmente l’art. 43, lett. h).
La finalità di tale nota interna era quella di risolvere le difformi interpretazioni degli Uffici territoriali in relazione alla corretta applicazione del prefato art. 69 del TUR, da un lato, ed evitare, pertanto, dall’altro lato, un diverso trattamento dei contribuenti nell’ambito della stessa Regione. Preliminarmente, “conforta” sapere che i contribuenti non sono stati tutti uguali davanti al Fisco, in Toscana come altrove, e che, probabilmente, così continuerà ad essere. Proprio così, perché rimane ancora da capire quanto l’adeguamento a questa nota interna, ricordando a noi stessi che non si tratta neanche di un documento di prassi, sia uniforme sul territorio nazionale o meno. Di certo sappiamo che la DRE Puglia vi si è adeguata.
Ad abundantiam, rappresentiamo che le istruzioni al recente modello RLI, ovvero il modello utile ai fini della registrazione dei contratti di locazione e affitto immobiliare, relativamente al valore da indicare nell’apposito campo “Importo del canone”, testualmente dispongono di “Inserire qui l’importo del canone di locazione annuo o, in caso di contratti di durata inferiore a un anno, l’importo relativo all’intera durata”. Utilizzando la modalità telematica di presentazione del modello, succede che il sistema in automatico invia il modello di pagamento commisurando l’imposta, nonché gli interessi e le sanzioni eventuali in caso di tardività della registrazione, all’importo annuo del canone mentre, in caso di presentazione cartacea presso gli Uffici, quantomeno quelli per cui le rispettive DRE risulteranno allineate alla novella interpretazione, verrà opposta immediatamente l’insufficienza della sanzione.
In questo flipper i contribuenti e i professionisti che li assistono finiscono per rimbalzare da una parte all’altra: interpretazioni diverse, applicazioni difformi di una medesima norma e Ufficio che vai sanzione che trovi.
Che dire di più? Il momento storico che attraversa il nostro Paese, indubbiamente, giustifica e consente di cancellare il contegno interpretativo sin qui seguito, abbandonando il sentiero calpestato sino a ieri per ben più remunerative autostrade. Evidentemente, si deve essere sparsa la voce, financo presso l’Agenzia delle Entrate, che i contribuenti, o quantomeno alcuni fortunati di essi, avranno 80 euro in più al mese da spendere e, quindi, al solo fine di toglierli dall’imbarazzo di come consumarli, avranno pensato bene di dare loro una mano.
Marco Cramarossa, Girolamo Mitacchione, Simona Police e Pierpaolo Redavid
Dottori Commercialisti in Bari
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