Per essere elettronica, la fattura va trasmessa e accettata in formato digitale
La circ. 18 dell’Agenzia precisa requisiti, modalità d’invio e conservazione, fornendo anche chiarimenti su fatturazione differita e semplificata
Con la circolare 18 di ieri, 24 giugno 2014, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato diverse tematiche in materia di fatturazione (elettronica, differita e semplificata): in particolare, è tornata ad esaminare, dopo la circ. 12/2013, la disciplina recepita con la Direttiva 45/2010/UE, con riferimento alle modifiche introdotte dall’art. 1, commi 325-328 della L. 228/2012.
In primo luogo, è stato precisato che l’elemento determinante per distinguere le fatture elettroniche da quelle cartacee non è il tipo di formato originario utilizzato per la propria creazione, bensì la circostanza che la fattura sia in formato elettronico quando viene trasmessa o messa a disposizione, ricevuta ed accettata dal destinatario.
In altri termini, non è qualificabile come elettronica la fattura emessa ...