Il biennio rilevante per il «redditometro» deve riguardare annualità accertabili
La Provinciale di Reggio Emilia censura la prassi che ritiene di poter motivare lo scostamento con anni ormai decaduti
Nella versione vigente, applicabile a decorrere dagli accertamenti sull’anno 2009, l’accertamento sintetico è fattibile solo se, nell’anno sottoposto a verifica, sussiste uno scostamento di un quinto tra reddito accertato e reddito dichiarato.
Per contro, ai sensi dell’art. 38 comma 4 del DPR 600/73 nella versione antecedente alle modifiche apportate dal DL 78/2010, l’Agenzia delle Entrate poteva accertare un maggior reddito complessivo netto sulla base del redditometro a condizione che il reddito netto complessivo accertabile si fosse discostato per almeno un quarto da quello dichiarato, e che questo scostamento si fosse protratto per due o più periodi d’imposta.
La Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, con la sentenza 325/3/14 del 2014, ha ...
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