Da abbattere i ricavi fittizi «generati» da costi fittizi
La Cassazione valorizza il DL 16/2012, ma la prova grava sempre sul contribuente
Negli accertamenti sul recupero a tassazione dei costi fittizi, emerge talvolta la necessità di “abbattere” i ricavi a loro volta fittiziamente dichiarati per giustificare i costi.
L’accertamento, sia esso presuntivo o induttivo “puro”, non può avere una funzione sanzionatoria, per cui è doveroso che detti ricavi non siano sottoposti a tassazione.
Di tale problema si è occupata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16456 depositata ieri, ove i giudici hanno recepito l’intervento del DL 16/2012.
L’art. 8 comma 2 del DL 16/2012 recita testualmente: “ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi ...
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