Il prelevamento in contabilità «blocca» l’indagine finanziaria
Per l’accertamento, è necessaria una «doppia omissione»: la mancata indicazione del nome del beneficiario e l’omessa annotazione in contabilità
La questione dell’utilizzo dei prelevamenti nell’ambito delle indagini finanziarie ha sempre suscitato un certo interesse e comportato alcune difficoltà interpretative che ancora oggi non paiono essersi dissolte. Ciò riguarda già la formulazione letterale dell’art. 32, comma 1, numero 2) del DPR 600/1973, che, nel disciplinare le indagini finanziarie ai fini delle imposte sul reddito, presenta una struttura piuttosto articolata, soprattutto per la parte che riguarda, appunto, i prelevamenti. Il secondo periodo di tale numero 2), infatti, stabilisce che i dati e gli elementi attinenti ai rapporti finanziari sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti “se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta ...
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