Nella transazione dopo la chiusura del bilancio, competenza da verificare
In base all’OIC 6, rileva l’esercizio di perfezionamento dell’accordo tra le parti
La sottoscrizione, da parte del debitore con alcuni creditori, di un accordo transattivo, successivamente alla data di chiusura dell’esercizio, ma prima della formazione del relativo progetto di bilancio, è suscettibile di porre un rilevante dubbio in termini di competenza.
In primo luogo, è necessario tenere conto di quanto previsto, in termini generali, dalle disposizioni civilistiche e dai principi contabili:
- la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza (art. 2423-bis, comma 1, n. 1) c.c. );
- si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio (art. 2423-bis, comma 1, n. 2) c.c. );
- si deve tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo (art. 2423- ...