La relazione del curatore fallimentare «prova» la bancarotta
La Suprema Corte conferma che accertamenti documentali e dichiarazioni ricevute dal curatore costituiscono prove rilevanti nel processo per bancarotta
La Cassazione, nella sentenza n. 37505/2014, ha precisato che le relazioni e gli inventari redatti dal curatore fallimentare sono ammissibili come “prove documentali” in ogni caso e non solo quando siano ricognitivi di un’organizzazione aziendale e di una realtà contabile, atteso che gli accertamenti documentali e le dichiarazioni ricevute dal curatore costituiscono prove rilevanti nel processo penale per ricostruire vicende amministrative della società (cfr. Cass. nn. 49132/2013, 39354/2011 e 23208/2011).
Ciò resta fermo anche a seguito della modifica dell’art. 33 del RD 267/42, ad opera dell’art. 29 del DLgs. 5/2006. Il nuovo quarto comma della disposizione citata, infatti, nel prescrivere la trasmissione della relazione del curatore al PM, non ha affatto innovato ...
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