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LETTERE

Deposito dell’atto di cessione quote di una srl «differenziato» per due categorie

Mercoledì, 24 settembre 2014

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Gentile Redazione,
ho ricevuto una risposta ufficiale, di limpida chiarezza, alla mia lettera pubblicata giorni addietro (si veda “Per la cessione di quote di srl, il deposito telematico non risolve i problemi”).
Quando accostavo il dottore commercialista che intende depositare presso il Registro delle imprese un atto di cessione di quote di una srl a Sisifo, quando sottintendevo la domanda del perché il dottore commercialista sia costretto ad una procedura di deposito dell’atto così pervertita tecnologicamente, mi alimentavo un dubbio.

Forse che ci siano due categorie? In una, mettiamo che ci siano, tralasciando le ragioni e le giustificazioni dell’appartenenza all’una o all’altra, i furbi, i protetti, in altro modo, quelli che sanno svolgere un buon lavoro di lobbies: nella seconda, mettiamo che ci siano i poveri tapini?
Leggo oggi (ieri, ndr) dell’iscrizione immediata della cessione quote solo per i notai (si veda “Iscrizione immediata della cessione quote solo per i notai” del 23 settembre); il dubbio si avvicina alla certezza? Honni soit qui mal y pense.
Di fatto l’atto di cessione è redatto nello stesso modo dagli appartenenti alle due categorie: quella dei bramini e quella dei paria.
Dove avviene la differenziazione, pensate, non si direbbe, è nel deposito dell’atto.
Sottile argomentazione ha dato bizantina giustificazione al discrimine.

Mai mi sembra che, anche se citazione scontata, essa sia più opportuna: “Vuolsi così colà ove si puote ciò che si vuole e più non dimandare”.
È nel “deposito” dell’atto che si sublima l’apprezzamento (la fiducia) del sistema verso l’operato dei negletti, di quelli predestinati e sempre più relegati a compilar moduli, elenchi, comunicazioni… di quelli che debbono sostenere ed interpretare la parodia di un fisco giusto e collaborativo, di quelli che, in definitiva, devono sostenere il peso maggiore, ormai insostenibile, del rapporto Stato/società.

Gli altri, noi! A misurarsi con le tassonomie (nutro dubbi sull’adozione del termine rispetto alla funzione normativa) del DPCM 10 dicembre 2008 (XML, PDF, PDF/f, PDF/A, XBRL etc) e sugli slalom della successione degli adempimenti telematici richiesti per concludere la pratica.


Claudio Caleffi
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia

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