Dai notai prime note sull’«immediata iscrizione» dopo la circolare MISE
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha diffuso ieri le prime note sulla circolare n. 3673 del 19 settembre 2014 del Ministero dello Sviluppo economico in relazione all’art. 20, comma 7-bis del DL 91/2014, conv. in L. 116/2014.
La norma, che riguarda l’iscrizione nel Registro delle Imprese sulla base di atti pubblici e scritture private autenticate, è entrata in vigore il 1° settembre 2014 e si applica agli atti notarili ed agli atti provenienti da un’autorità pubblica (ad es. le sentenze). Si ritengono, quindi esclusi gli atti provenienti da professionisti diversi. In particolare, sono esclusi gli atti di cessione di quote di srl stipulati ai sensi dell’art. 36 comma 1-bis del DL 112/2008, conv. in L. 133/2008, che consente la sottoscrizione digitale degli atti di trasferimento di quote delle srl e la trasmissione presso l’ufficio del Registro delle Imprese a cura di un intermediario autorizzato.
Il Notariato evidenzia come, secondo il Ministero, l’ufficio del Registro, sia pur provvedendo all’immediata iscrizione, deve effettuare, ad iscrizione avvenuta, e quindi a posteriori, quei controlli che se effettuati a priori avrebbero comportato la mancata iscrizione dell’atto. “Si tratta – si legge nella nota – del pieno riconoscimento della funzione di giustizia preventiva affidata al notaio anche negli atti societari, riservando al giudice del registro una verifica di «seconda istanza»“.
Viene inoltre rilevato come il Ministero auspichi, da un lato, l’adozione da parte dei consigli notarili di programmi informativi per prevenire il verificarsi delle irregolarità stesse riducendo nel contempo il rischio del coinvolgimento del professionista la cui attività oggi assume un rilievo diverso e più consistente, nell’ambito delle procedure di iscrizione, rispetto al passato, e sul quale incombe l’esclusiva responsabilità della preventiva verifica delle condizioni per l’iscrizione; e dall’altro lato, che gli uffici e i professionisti trovino forme di dialogo nell’ambito del più generale e sempre dovuto principio di leale collaborazione fra pubblici uffici e pubblici ufficiali nell’interesse primario delle imprese e della trasparenza e correttezza delle informazioni ad esse riferite. (Redazione)
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41