Per le start up innovative, calcolo «per teste» della forza lavoro
Devono essere considerati anche i soci-amministratori con impiego retribuito diverso da quello organico
In relazione alla qualifica di start up innovativa, ai fini della verifica del requisito “alternativo” della forza lavoro “altamente qualificata” di cui all’art. 25 comma 2 lettera h) n. 2 del DL 179/2012, si applica il calcolo “per teste”; a tal fine, è possibile considerare anche i soci-amministratori, purché abbiano un impiego retribuito diverso da quello organico, e gli stagisti, qualora siano effettivamente retribuiti. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 87 pubblicata ieri.
Si ricorda, brevemente, che l’art. 25, comma 2, del DL 179/2012 definisce l’impresa start up innovativa quale società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ...
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