La nullità della clausola usuraria non si estende a tutti gli interessi contrattuali
È necessario distinguere gli interessi di mora da quelli meramente corrispettivi, vista la diversa natura giuridica e la disciplina applicabile
In tema di tassi bancari di usura, una recente pronuncia del Tribunale di Venezia del 15 ottobre 2014 chiarisce che la previsione nel contratto di mutuo di interessi di mora usurari non è sufficiente a fondare la pronuncia di nullità della clausola relativa agli interessi corrispettivi pattuiti in misura sotto soglia.
Come noto, infatti, dal combinato disposto dell’art. 1 DL n. 394/2000 (interpretazione autentica della L. n. 108/1996, recante disposizioni in materia di usura), dell’art. 1815 c.c. e dell’art. 644 c.p., deriva che si considerano usurari gli interessi che superano il limite stabilito nella legge al momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, e quindi anche a titolo di interessi moratori (cfr. Corte Cost. 25 febbraio 2002 n. 29 – secondo ...
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