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LETTERE

Albo dei Consulenti tecnici del tribunale solo per gli iscritti a un ordine o collegio

Giovedì, 6 novembre 2014

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Egregio Direttore,
è di oggi (martedì, ndr) la notizia che un’associazione di amministratori condominiali vorrebbe rivisti i requisiti per l’iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale.

Il “presupposto” di questa richiesta, destinata ai Presidenti dei Tribunali, risiederebbe nella circostanza secondo cui le disposizioni fornite dai singoli uffici giudiziari non terrebbero conto delle recenti modifiche legate ai professionisti del settore; il riferimento corre, innanzitutto, alla L. n. 4 del 14 gennaio 2013.
Ad altrui giudizio, dovrebbe mutare l’attuale posizione assunta dagli uffici giudiziari, che non consentono l’ingresso nell’Albo dei CTU a soggetti che non risultino iscritti a un ordine o a un collegio professionale, oppure – nel caso di periti estimatori – alla Camera di Commercio.

Questi amministratori di condominio sostengono che nessuna legge prevede l’esclusione dalla funzione in parola delle “professioni non organizzate in ordini o collegi”, così come disciplinate dalla citata L. n. 4/2013.

Le cose, in verità, non stanno proprio in questo modo.
L’art. 61 del codice di procedura civile, al primo comma, prevede che: “Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica”; e ancora, al secondo comma, che “La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice”.

L’art. 14, comma 1 delle norme di attuazione, opportunamente integrando la norma testé evidenziata, prevede che “L’albo è tenuto dal Presidente del Tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista, iscritto nell’albo professionale, designato dal consiglio dell’ordine o dal collegio della categoria a cui appartiene il richiedente la iscrizione nell’albo dei consulenti tecnici”.

In sintesi: il potenziale richiedente l’iscrizione nell’Albo dei CTU deve essere iscritto a un ordine o a un collegio; ciò elimina alla radice qualsiasi discussione sul punto (al netto del generico utilizzo lessicale della locuzione “associazione professionale” contenuta nei successivi articoli delle norme di disposizione del c.p.c. ).
La prefata disposizione è totalmente assorbente e qualifica appieno il perimetro sostanziale cui strettamente e correttamente attenersi.

Inoltre, va rammentato come, proprio ai sensi dell’art. 2, comma 6 della L. n. 4/2013, “Ai professionisti di cui all’art. 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito l’esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l’iscrizione al relativo albo professionale”.

Certi che i Presidenti dei Tribunali continueranno a formare gli Albi dei CTU ignorando ogni provocazione, l’auspicio è che – semmai – si stabiliscano regole rigide per filtrare l’ingresso negli atti processuali di sedicenti “consulenze tecniche di parte”, redatte da soggetti dalla professionalità assai discutibile, spesso legati a realtà commerciali le quali si contraddistinguono con politiche di marketing tanto aggressive quanto capaci di partorire elaborati peritali di impalpabile pregio tecnico.


Daniele Anzelmo
Dottore Commercialista in Roma
Marco Cramarossa
Dottore Commercialista in Bari

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