Con la risoluzione giudiziale della locazione, imposta di registro fissa
Non si applicano le norme ordinarie sulla risoluzione della locazione, bensì quelle sulla registrazione degli atti giudiziari
L’art. 28 del DPR 131/86 distingue il trattamento impositivo applicabile alla risoluzione del contratto in due ipotesi.
Il primo comma della norma citata, infatti, dispone che la risoluzione del contratto è soggetta ad imposta di registro in misura fissa se:
- dipende da clausola o da condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto stesso;
- è stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui è stato concluso il contratto.
La norma aggiunge che, ove per la risoluzione sia previsto un corrispettivo, sul relativo ammontare si applica l’imposta proporzionale:
- dello 0,50%, prevista (per la quietanza) dall’art. 6 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, ove il pagamento sia contestuale all’evento ...
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