Omessi versamenti previdenziali, vale anche la raccomandata non ritirata
La spedizione ad un valido indirizzo soddisfa l’onere informativo dell’INPS
In relazione al reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori, la comunicazione della contestazione dell’accertamento della violazione è a forma libera, cosicché anche il mancato ritiro e la “compiuta giacenza” della raccomandata inviata dall’INPS possono essere oggetto di valutazione per quanto riguarda la prova dell’avvenuta comunicazione. È questo il principio sancito dalla Cassazione nella sentenza n. 968 depositata ieri.
Ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis del DL 463/1983, il reato in oggetto è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a 1.032 euro. Il datore di lavoro non è, tuttavia, punibile se provvede al versamento entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto ...
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