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LAVORO & PREVIDENZA

Omessi versamenti previdenziali, vale anche la raccomandata non ritirata

La spedizione ad un valido indirizzo soddisfa l’onere informativo dell’INPS

/ Francesca TOSCO

Mercoledì, 14 gennaio 2015

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In relazione al reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori, la comunicazione della contestazione dell’accertamento della violazione è a forma libera, cosicché anche il mancato ritiro e la “compiuta giacenza” della raccomandata inviata dall’INPS possono essere oggetto di valutazione per quanto riguarda la prova dell’avvenuta comunicazione. È questo il principio sancito dalla Cassazione nella sentenza n. 968 depositata ieri.

Ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis del DL 463/1983, il reato in oggetto è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a 1.032 euro. Il datore di lavoro non è, tuttavia, punibile se provvede al versamento entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto ...

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