Con la revocatoria dei pagamenti, debito verso la procedura fallimentare
Il relativo credito può essere rilevato in bilancio soltanto dopo l’ammissione al passivo
Nell’ambito delle procedure concorsuali accade spesso che gli atti compiuti dal debitore insolvente nel periodo antecedente alla data della dichiarazione di fallimento, che incidono sul suo patrimonio a danno della par condicio creditorum, siano revocati mediante la cosiddetta azione revocatoria. Gli effetti di tale strumento sono stati largamente analizzati in relazione alle problematiche di natura giuridica, ma risultano scarsamente affrontati in dottrina in relazione ai profili contabili.
In questo contesto si vogliono qui analizzare, in particolare, gli effetti della revoca dei pagamenti, disciplinata dall’art. 67 comma 1 n. 2 e comma 2 L. fall. La citata disposizione stabilisce che sono revocati, tra gli altri:
- gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non ...
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