«Rinascita» delle società cancellate estesa alle società di persone
L’Agenzia delle Entrate conferma che il liquidatore, nel soddisfare i creditori, deve riferirsi all’art. 2777 del codice civile
Nel corso del Videoforum organizzato da Italia Oggi il 22 gennaio 2015, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata su alcune questioni disciplinate dal DLgs. 175/2014, relative all’effetto, ai fini fiscali e contributivi, della cancellazione delle società dal Registro delle imprese, nonché alla responsabilità dei liquidatori di soggetti IRES, prevista dall’art. 36 del DPR 602/73.
Si ricorda che, per effetto dell’art. 28 comma 4 del DLgs. 175/2014, gli effetti dell’art. 2495 c.c. ai fini degli atti di liquidazione, accertamento, riscossione e del contenzioso relativi a tributi e contributi, sono sospesi per un periodo di cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro imprese. Per questa ragione, sono validi ad esempio gli atti impositivi intestati e notificati ...
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