Credito d’imposta IRAP integralmente imponibile ai fini IRES
Secondo l’Agenzia, l’incentivo è invece escluso dal reddito professionale perché non rientra tra i componenti rilevanti
A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (2015, per i soggetti “solari”), l’art. 1 comma 21 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) concede un credito d’imposta, pari al 10% dell’IRAP lorda calcolata secondo le disposizioni del DLgs. 446/97, a favore di quei soggetti che non impiegano lavoratori dipendenti (si veda “Credito d’imposta IRAP per i soggetti che non impiegano dipendenti” del 22 dicembre 2014).
Il beneficio compete ai contribuenti che determinano la base imponibile ai sensi degli artt. da 5 a 9 del DLgs. 446/97, vale a dire sia alle imprese (incluse banche, altre società finanziarie e assicurazioni), sia ai titolari di reddito di lavoro autonomo (professionisti individuali e studi associati ...
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